APPALTI – SUBAPPALTO – LIMITE LEGALE – ART. 105, C. 2 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – RIFERIBILE ALL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

Sulla differenza tra subappalto “necessario” e “facoltativo”
Il subappalto necessario, che tale è in quanto l’affidamento dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni, si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.

Sentenza TAR Puglia 931/2018
L’impresa in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente, nel subappaltare la quota dei lavori scorporabili per cui è richiesta una diversa categoria SOA, deve mantenersi nel range del 30% dell’importo messo a base di gara. Per la determinazione della cd. “quota subappaltabile”, infatti, occorre sempre considerare i limiti legali imposti dall’art. 105, c. 2 del d. lgs. n. 50 del 2016 ai sensi e per gli effetti del quale non può essere superata la soglia del 30% dell’importo complessivo del contratto.
TAR, Puglia Bari, Sez. III, sentenza n. 931/2018

Sentenza TAR Lazio 146/2019
APPALTI – SUBAPPALTO – ATTIVITÀ DA SVOLGERE – INDICAZIONE GENERICA – ILLEGITTIMA
La dichiarazione del concorrente avente ad oggetto il subappalto del ruolo di “Terzo Responsabile” per la conduzione di impianti termici, ai fini della qualificazione per l’ammissione alla gara, non può limitarsi ad un richiamo generico alla categoria dei lavori afferenti l’offerta ma deve contenere l’indicazione specifica delle opere o dei servizi da subappaltare.
TAR Lazio, Roma, Sez. I – bis, sentenza n. 146/2019

Sentenza TAR Campania 6975/2018
APPALTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO – DIFFERENZA
L’istituto del subappalto, pur potendo essere funzionale all’integrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, come nell’ipotesi in cui il subappaltatore assuma il ruolo di impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento, differisce significativamente dall’avvalimento in quanto il fine principale del subappalto consiste nella possibilità per gli operatori economici di affidare a terzi l’esecuzione di una parte della prestazione. Di conseguenza i requisiti posseduti dal subappaltatore non possono integrare quelli dell’impresa partecipante alla gara.
TAR, Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza n.6975/2018

Sentenza CDS 517/2019
APPALTI – SUBAPPALTO – CERTIFICAZIONE REQUISITI – SCOMPUTO FATTURATO – AMBITO APPLICATIVO – LAVORI
In materia di subappalto, l’art. 105, c. 22 del Codice appalti, nel disciplinare l’attività certificativa necessaria per comprovare i requisiti degli operatori economici, si riferisce esclusivamente al settore dei lavori e, nello specifico, ai requisiti di capacità tecnica attesa l’esigenza di evitare la maturazione di un requisito meramente cartolare da parte dell’appaltatore.
