
PENALE – NE BIS IN IDEM PROCESSUALE – ART. 649 C.P.P. – SI APPLICA ANCHE IN ASSENZA DI UN GIUDICATO FORMALE
Nonostante l’art. 649 c.p.p. espressamente subordini l’operatività del principio del ne bis in idem alla formazione del giudicato formale di condanna o di assoluzione, si ritiene che sia sufficiente per l’applicazione del divieto del secondo giudizio la mera pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto. In tal caso, il secondo procedimento deve essere archiviato, oppure qualora sia stata già esercitata l’azione penale dal PM, il Giudice ne deve dichiarare l’improcedibilità.
PENALE – NE BIS IN IDEM PROCESSUALE – ART. 649 C.P.P. – REQUISITO – MEDESIMO FATTO NATURALISTICO – SI PRESCINDE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA FORMALE –RICETTAZIONE – ART. 648 C.P. – RICICLAGGIO – ART. 648 BIS CP. – MEDESIMO FATTO NATURALISTICO – PROGRESSIONE CRIMINOSA – DELITTO DI RICICLAGGIO – REATO PIU’ GRAVE – ASSORBE REATO MENO GRAVE – NON C’E’ CONCORSO FORMALE DI REATI
In pendenza di un procedimento penale vertente sul delitto di riciclaggio di un assegno bancario, è precluso l’inizio o la prosecuzione di un processo penale che contesta il delitto di ricettazione dello stesso assegno nei confronti dello stesso soggetto, in virtù della sussistenza del medesimo fatto naturalistico. La condotta di sostituzione, trasformazione ed occultamento del provento illecito integrante il delitto di riciclaggio, infatti, presuppone quella di ricezione dello stesso, in cui si estrinseca il delitto di ricettazione. Si realizza così una progressione criminosa tra il delitto di ricettazione ed il delitto di riciclaggio più grave, che assorbe il primo meno grave.
