APPALTI – CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO DI SERVIZI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – OFFERTA ECONOMICA – COSTI MANODOPERA – PRINCIPIO DI UNICITA’ DELL’OFFERTA – DIVERSA INDICAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMMISSIBILE

Costi della manodopera: la diversa indicazione può essere sanata con il soccorso istruttorio
La diversa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica e nella scheda di dettaglio non viola il principio di unicità dell’offerta quando sia giustificata dalla diversa funzione dei documenti di gara. L’eventuale discrasia concernente una componente dell’offerta non comporta l’esclusione automatica del concorrente, potendo essere sanata mediante soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 202/2026

Nell’offerta economica è obbligatorio indicare i soli costi della manodopera diretti
APPALTI – SERVIZI GESTIONALI – SERVIZI OPERATIVI – AGGIUDICAZIONE – INDICAZIONE COSTI MANODOPERA IN OFFERTA – OBBLIGO INDICAZIONE COSTI DIRETTI – VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ OFFERTA
È obbligatorio indicare nell’offerta i soli costi diretti della manodopera, cioè quelli per la remunerazione dei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, e non le voci di costo per le figure professionali impiegate in via indiretta o che operano in maniera trasversale in vari contratti. La valutazione sulla sostenibilità dell’offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidono sulla sua tenuta economica in melius o in peius.
Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 10021/2021

Sull’omessa indicazione dei costi della manodopera
APPALTI – OFFERTA ECONOMICA – COSTI DELLA MANODOPERA – OMESSA INDICAZIONE SEPARATA – CONSEGUENZE
La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione; tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice
