La disciplina in tema di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, c. 2, d. lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, c. 1, lett. p), d. lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).

Caso RAI. Accesso civico generalizzato: non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate
ACCESSO – ACCESSO AI DOCUMENTI – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – DISCIPLINA APPLICABILITÀ – SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUOTATE – ESCLUSIONE
