APPALTI – ART. 163, C.7 D.LGS. 50/16 – AFFIDAMENTI URGENTI – DIRITTO DI RECESSO – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Affidamenti urgenti e diritto di recesso
Nell’ambito delle procedure di affidamento urgenti di cui all’art. 163, c. 7 del d.lgs. 50/2016, all’esito negativo della verifica sui requisiti consegue il diritto di recesso da parte dell’amministrazione, il quale è ontologicamente diverso dal recesso civilistico e dal recesso di cui all’art. 109 del Codice dei contratti pubblici – posto che non inerisce ad un diritto potestativo privato di ripensamento, ma rinviene la sua giustificazione nell’accertamento autoritativo postumo di una causa di esclusione ex art. 80 del Codice – con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
