APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – ART. 80, C. 5 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – FORNITURA DI MASCHERINE – PRECEDENTE RISOLUZIONE RISALENTE NEL TEMPO – ESCLUSIONE – LEGITTIMA

Emergenza Covid e gravi illeciti professionali
È legittima l’esclusione da una gara, bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di un operatore economico che ha subito una risoluzione del contatto, sebbene risalente nel tempo, proprio per mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti, atteso che ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4201/2021

Sentenza TAR Lazio 4729/2019
APPALTI – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – ART. 80, C. 5, LETT. C), D. LGS. N. 50/2016 − OMESSA DICHIARAZIONE − ESCLUSIONE
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili. Questi ultimi, quindi, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.
T.A.R. Lazio, Sez. I - Sentenza 10/04/2019, n. 4729

Sentenza Consiglio di Stato n. 7056/2018
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – VALUTAZIONE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – C. 5, LETT. C), ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 – ELENCO ESEMPLIFICATIVO
L’elencazione dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, ai fini dell’esclusione dalla gara, non è tassativa. La stazione appaltante può desumere l’inaffidabilità morale e professionale dell’operatore economico anche da altri elementi, purché puntualmente identificati, da valutare in relazione alla peculiarità del servizio affidato.
