
Diritto all’oblio e diritto di cronaca, quale compromesso
DIRITTI ALLA PERSONALITÀ – RIEVOCAZIONE DI FATTI STORICI – ATTIVITÀ STORIOGRAFICA –LIBERTÀ DI STAMPA – DIRITTO ALL’OBLIO – NON È VIOLATO
Il giornalista che ripubblica un fatto, già divulgato nel passato (nell’esercizio del diritto di cronaca), non fa altro che porre in essere una attività storiografica. Conseguentemente, il compito del Giudice di merito non è quello di stabilire se sia legittima o meno la ripubblicazione di fatti storici, bensì quello di decidere circa la legittimità o meno di svelare l’identità della persona cui gli eventi riportati si riferiscono. Nell’eseguire detto giudizio si deve tener conto della notorietà della persona ovvero della sussistenza di un rinnovato interesse pubblico sotteso. Ciò perché il “diritto all’oblio” può estrinsecarsi in tre situazioni differenti tra loro: nel contestare la ripubblicazione su un giornale di un fatto già pubblicato in passato; nell’esigenza di contestualizzare notizie risalenti e presenti ancora su internet; nella necessità di cancellare notizie pubblicate online e non più attuali (caso Google Spain, CGUE – 131/2012). Limitatamente al primo caso non si pone un problema di bilanciamento tra “diritto all’oblio” e “diritto di cronaca”, in quanto quest’ultimo consiste nel raccontare fatti che si sono verificati in un certo momento storico, bensì tra “diritto all’oblio” e “diritto alla rievocazione di fatti storici”, quest’ultimo sempre espressione della libertà di stampa e di informazione.
