
Contratti di credito e teoria della sommatoria
CONTRATTO DI CREDITO – INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI – ART. 644 C.P. E 1815, C. 2 DEL C.C. – TEORIA DELLA SOMMATORIA – NON TROVA APPLICAZIONE
AI fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., c. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Gli interessi corrispettivi, a differenza di quelli moratori (fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell’ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto) sono effettivi ed hanno decorrenza immediata.
Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, c. 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni
Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/05/2019) 28-06-2019, n. 17447

Omicidio e posizione di garanzia
PENALE – DELITTI – OMICIDIO COLPOSO – ART. 575 C.P. – POSIZIONE DI GARANZIA – PROPRIETARIO DELL’ALBERO SECOLARE – ART. 16 C.D.S. – NON TROVA APPLICAZIONE
Non può essere ascritta al proprietario dell’albero secolare contro il quale va ad impattare una autovettura la posizione di garanzia. La prescrizione contenuta nell’art. 16 del C.d.S. – d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 –, infatti, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell’entrata in vigore della norma. Il principio di legalità impone una lettura della disposizione che, pur tenendo conto della possibilità dell’interpretazione estensiva, conduce ad escludere che essa si riferisca ad impianti già eseguiti. Ne deriva che da tale disposizione non può ricavarsi un obbligo di rimozione degli alberi già in situ.
