È inammissibile la partecipazione alla gara di un RTI di tipo verticale qualora la stazione appaltante non abbia previamente individuato negli atti di gara, in modo chiaro ed inequivocabile, la distinzione tra prestazioni principali e secondarie. Tale carenza non può essere sanata sulla base di successivi chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, la cui funzione è quella di chiarimento delle previsioni equivoche della lex specialis e non di modifica delle regole di gara.

