
No al risarcimento alla Prof. se non si prova il nesso causale
Non è risarcibile il danno subito da una Professoressa universitaria a causa di una caduta sulla rampa pedonale dell’Ateneo in caso di omessa dimostrazione del nesso causale concreto tra la caduta e la mancata manutenzione e omessa giustificazione della scelta di un percorso secondario rispetto agli ingressi principali.
A tale ultimo riguardo, infatti, l’uso di un percorso secondario, non ordinario, interrompe il nesso causale tra l’incidente e la condotta dell’Università, escludendo la responsabilità datoriale.

Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: risarcimento in forma specifica e per equivalente
APPALTI – ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE – SORTE DEL CONTRATTO – ESCLUSA LA CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO SENZA DOMANDA PROCESSUALE – ARTT. 121 E 122 C.P.A. – RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 124 C.P.A. – OTTEMPERANZA PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 112 C. 3 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO
Va escluso che all’annullamento dell’aggiudicazione, in mancanza di espressa statuizione del giudice, possa conseguire la caducazione automatica del contratto. La decisione sulla sorte del contratto spetta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., al giudice che abbia annullato l’aggiudicazione; in mancanza della statuizione del giudice sulla sorte del contratto, malgrado l’annullamento giudiziale degli atti di gara e dell’aggiudicazione, il contratto rimane efficace.
Nel caso in cui il Giudice della cognizione non si pronunci sulla sorte del contratto e l’amministrazione rimanga inerte, la parte vittoriosa nel giudizio di annullamento ha a disposizione lo strumento processuale dell’ottemperanza per conseguire piena tutela.
Permanendo efficace il contratto con l’originario aggiudicatario, l’unica utilità che il ricorrente potrà conseguire è quella del risarcimento per equivalente.
La domanda di risarcimento per equivalente potrà pertanto essere avanzata anche in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del c.p.a. per i danni già prodotti dalla mancata illegittima aggiudicazione, ovvero ai sensi dell’art. 112, c. 3, del c.p.a., per i danni che si assumano prodotti da atti successivi dell’amministrazione violativi o elusivi del giudicato.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 788/2021
