APPALTI – LAVORI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ESCLUSIONE – UNICITA’ DEL CENTRO DECISIONALE – COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA OFFERTE DIVERSE – LEGITTIMA

Unicità del centro decisionale: gli indici per la valutazione
È legittima l’esclusione del concorrente che si trovi in una situazione di controllo sostanziale o di condizionamento di fatto con un altro concorrente. La stazione appaltante, dopo aver verificato tale relazione tra i concorrenti, deve provare l’unicità del centro decisionale anche attraverso indizi, che devono essere valutati nel loro insieme per riscontrare requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione espulsiva.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8340/2021

Unicità del centro decisionale: la medesima ditta subappaltatrice non è indice
APPALTI – UNICITA’ CENTRO DECISIONALE – MEDESIMA DITTA SUBAPPALTATRICE – NON È INDICE
Ai fini dell’accertamento dell’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, come causa di esclusione degli operatori dalla gara, spetta alla parte che ne affermi l’esistenza provare in concreto una concertazione tra le offerte sulla base di elementi di fatto univoci, tali da evidenziare un collegamento diretto ed immediato tra operatori in apparenza concorrenti, non essendo sufficiente la mera indicazione della stessa ditta subappaltatrice da parte di due partecipanti.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6216/2019

Sentenza TAR Campania 5800/2018
APPALTI – UNICITÀ DEL CENTRO DECISIONALE – INDICI SOGGETTIVI E OGGETTIVI – DEVONO RICORRERE – LEGITTIMITÀ DELL’ESCLUSIONE
È legittima l’esclusione dalla gara per “unicità del centro decisionale” solo se la Stazione Appaltante abbia registrato e dimostrato la presenza di una serie di indici oggettivi e soggettivi rivelatori del fenomeno. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rinviene l’intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, la contiguità di sede, le utenze in comune, l’identica modalità formale di redazione delle offerte, le strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, le significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte.
