
Affidamento diretto e accesso agli atti. L’indirizzo del Consiglio di Stato
APPALTI – ACCESSO AGLI ATTI – AFFIDAMENTO DIRETTO – OSTENSIONE INTEGRALE – OFFERTE PRESENTATE – INTERESSE QUALIFICATO E DIFFERENZIATO
Non sussiste l’interesse qualificato all’esibizione dell’offerta in capo all’impresa non invitata alla procedura di un affidamento diretto avvenuto a seguito di una mera richiesta di preventivi.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1353/2025

Risarcimento danni da mancata aggiudicazione. Azione e documenti da produrre. L’indirizzo del Consiglio di Stato
APPALTI – DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE – RESPONSABILITA’ OGGETTIVA – ONERE DELLA PROVA – DANNO EMERGENTE – ESLCUSIONE – LUCRO CESSANTE – DANNO CURRICULARE
Il ricorrente, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, deve depositare tutta la documentazione utile alla stima del danno stesso, e, in particolare, l’offerta tecnica ed economica – non essendo sufficiente un semplice prospetto – nonché gli atti della procedura di gara, i quali sono essenziali per accertare la sussistenza dell’utile derivante dall’affidamento della commessa e il suo ammontare. In particolare, per quanto riguarda il mancato utile, lo stesso spetta solo se il ricorrente dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In questo senso, in mancanza della prova del quantum del mancato utile non è possibile parametrare a tale dato il danno curriculare, per il quale il ricorrente deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito.
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 368 del 2025

No all’accesso civico in presenza di segreti industriali e commerciali
APPALTI – GARA BANDA LARGA – ACCESSO AGLI ATTI – ACCESSO CIVICO – SEGRETI INDUSTRIALI E COMMERCIALI – PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO CIVICO – NON SUSSISTONO
I presupposti per avere accesso alla procedura di accesso civico non sussistono in caso di presenza di segreti industriali e commerciali che impediscono una simile ostensione documentale.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3642/2022

No al sindacato della P.a. sul futuro impego degli atti e documenti acquisiti in sede di accesso
APPALTI – SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO INFERMI – ESECUZIONE CONTRATTO – ACCESSO AGLI ATTI – ACCESSO GARANTITO ANCHE IN QUESTA FASE
È interesse giuridico dell’istante avere conoscenza e copia della documentazione amministrativa richiesta, non essendo nella disponibilità della P.A. sindacare sull’utilizzazione che la parte istante vuol fare della documentazione acquisita. La documentazione può, infatti, essere utilizzata anche per la tutela della situazione giuridica della parte presso altre giurisdizioni.
Tar Lazio, Roma, Sez. III QUATER, sentenza n. 10081/2021

Ok all’accesso agli atti defensionale del subappaltatore
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – ACCESSO AGLI ATTI – SUBAPPALTATORE – ACCESSO DEFENSIONALE – DIRITTO – VA RICONOSCIUTO
Va riconosciuto il diritto all’accesso agli atti al subappaltatore che ha richiesto l’ostensione del “computo metrico dei lavori”, del “verbale di collaudo” e delle “varianti dei lavori”, ciò perché l’accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall’ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 1972/2021

Processo, annullamento dell’aggiudicazione, richiesta di subentro e sorte del contratto
APPALTI – ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE – SORTE DEL CONTRATTO – NO AUTOMATICA INEFFICACIA – RICHIESTA DI SUBRENTRO DEL RICORRENTE
Anche quando, unitamente all’esclusione dalla gara venga annullata, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione ad altro concorrente, all’annullamento di questa aggiudicazione non consegue mai automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto frattanto stipulato, dovendosi verificare che sia possibile, oltre che richiesto, il subentro nel contratto da parte del concorrente escluso e che l’aggiudicazione in favore di questi sia possibile senza necessità di rinnovare la gara o anche soltanto un suo segmento, come è per il caso di mancato esito favorevole del giudizio di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5609/2021

Processo, sul risarcimento dei danni evitabili
APPALTI – PROCESSO – RISARCIMENTO DEL DANNO – ARTICOLO 30, C. 3 C.P.A. – ART. 1227 C.C. – RISARCIMENTO DEI DANNI EVITABILI
La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’art. 30 citato, ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall’art. 1227 del codice civile ed è quindi applicabile anche alle azioni risarcitorie proposte prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. L’omessa attivazione degli “strumenti di tutela”, dunque, tra i quali non può non ricomprendersi il rimedio cautelare, costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell’esclusione del danno in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza. La norma, cioè, operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di autoresponsabilità, sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, anche processuale, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, recide il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la presunta condotta antigiuridica alle conseguenze risarcibili.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 962/2021

Processo, sull’esame del ricorso principale e del ricorso incidentale: alcune precisazioni
APPALTI – PROCESSO – RICORSO INCIDENTALE ESCLUDENTE – GARA CON PIU’ PARTECIPANTI – ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE – LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD AGIRE DEL RICORRENTE PRINCIPALE – SUSSISTE
Applicando i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’esame di entrambi i ricorsi è infatti necessario anche nel caso in cui alla gara hanno partecipato una pluralità di imprese e, all’esito dell’accoglimento di entrambi i gravami reciprocamente escludenti, vi sia la possibilità di una ripetizione della gara, stante l’assenza di offerte valide presentate dai partecipanti.
Alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia, la regola, per il giudice investito dai ricorsi reciprocamente escludenti, di non dichiarare irricevibile il ricorso principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente si applica anche nell’ipotesi in cui “altri offerenti abbiano presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei suddetti ricorsi per esclusione”, non essendo in tale ipotesi possibile escludere che, anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare, “l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara”. Infatti, ove il ricorso principale fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe decidere di annullare la procedura di gara ed avviarne una nuova “a motivo del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa”.
Conformemente ai su riportati principi, la sentenza, rilevato che alla gara aveva partecipato anche un’altra concorrente, ha dunque verificato la possibilità che anche l’offerta presentata da quest’ultima si presentasse irregolare, ritenendo che ciò fosse sufficiente ex se a fondare sia la legittimazione sia l’interesse ad agire della ricorrente principale.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1001/2021

Processo, i nuovi atti della medesima gara debbono essere impugnati con motivi aggiunti
APPALTI – PROCESSO – RITO SPECIALE – ART. 120 C. 7 C.P.A. – IMPUGNAZIONE DEI NUOVI ATTI DELLA MEDESIMA PROCEDURA – PROPOSIZIONE CON I MOTIVI AGGIUNTI
La regola generale sulla facoltà della proposizione dei motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento è sovvertita dall’art. 120, c. 7, c.p.a., nell’ambito delle controversie sugli atti delle procedure di affidamento … relativi a pubblici lavori, servizi o forniture. La possibilità di proporre motivi aggiunti aventi ad oggetto la domanda impugnatoria è stata quindi esclusa dal legislatore per lasciare posto al dovere, che va inteso quale onere a carico dell’interessato, di proporre motivi aggiunti.
Sotto il profilo letterale, l’art. 120, c. 7, c.p.a., prevede chiaramente e in forma cogente che tutti i nuovi atti che riguardano la medesima procedura di gara “devono” essere impugnati con “ricorso per motivi aggiunti”.
Sotto il profilo logico, la previsione contenuta nell’art. 120, c. 7, c.p.a., mira a concentrare nell’ambito del medesimo processo in cui è all’esame una procedura di gara tutti i gravami impugnatori, comunque e da chiunque proposti, che riguardano la medesima procedura (c.d. simultaneus processus).
Tar Lazio (Roma) – Sez. II, sentenza n. 610/2021

Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: risarcimento in forma specifica e per equivalente
APPALTI – ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE – SORTE DEL CONTRATTO – ESCLUSA LA CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO SENZA DOMANDA PROCESSUALE – ARTT. 121 E 122 C.P.A. – RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 124 C.P.A. – OTTEMPERANZA PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 112 C. 3 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO
Va escluso che all’annullamento dell’aggiudicazione, in mancanza di espressa statuizione del giudice, possa conseguire la caducazione automatica del contratto. La decisione sulla sorte del contratto spetta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., al giudice che abbia annullato l’aggiudicazione; in mancanza della statuizione del giudice sulla sorte del contratto, malgrado l’annullamento giudiziale degli atti di gara e dell’aggiudicazione, il contratto rimane efficace.
Nel caso in cui il Giudice della cognizione non si pronunci sulla sorte del contratto e l’amministrazione rimanga inerte, la parte vittoriosa nel giudizio di annullamento ha a disposizione lo strumento processuale dell’ottemperanza per conseguire piena tutela.
Permanendo efficace il contratto con l’originario aggiudicatario, l’unica utilità che il ricorrente potrà conseguire è quella del risarcimento per equivalente.
La domanda di risarcimento per equivalente potrà pertanto essere avanzata anche in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del c.p.a. per i danni già prodotti dalla mancata illegittima aggiudicazione, ovvero ai sensi dell’art. 112, c. 3, del c.p.a., per i danni che si assumano prodotti da atti successivi dell’amministrazione violativi o elusivi del giudicato.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 788/2021