APPALTI – ACCESSO AGLI ATTI – OFFERTA – VERBALI – ACCESSO DIRETTO – ISTANZA DI ACCESSO – ESCLUSA

Procedura negoziata e immediata impugnabilità
Sono escluse dalla sfera di applicazione dell’istituto del silenzio le situazioni in cui si solleciti all’amministrazione di agire in autotutela per la risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicataria.

Principio di equivalenza e specifiche tecniche: quali presupposti per l’applicazione
Sono escluse dalla sfera di applicazione dell’istituto del silenzio le situazioni in cui si solleciti all’amministrazione di agire in autotutela per la risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicataria.

Risoluzione del contratto: non si forma il silenzio inadempimento sulla richiesta del privato
Sono escluse dalla sfera di applicazione dell’istituto del silenzio le situazioni in cui si solleciti all’amministrazione di agire in autotutela per la risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicataria.

Accesso agli atti in materia di appalti, non è necessaria l’istanza
Ai sensi del d.lgs. 36 del 2023, è esclusa la necessità di una formale istanza di accesso agli atti della gara, essendo automaticamente riconosciuto, ai sensi dell’art. 36 del Codice, ai partecipanti “non definitivamente” esclusi, di accedere direttamente, ai “documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), e ai “ai dati e alle informazioni” inseriti nella piattaforma a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 1353 del 2025

Appalto integrato, il progettista esterno non può essere sostituito dopo l’aggiudicazione
APPALTI – APPALTO INTEGRATO – PRINCIPIO DEL RISULTATO – AGGIUDICAZIONE – DILAZIONI – ESCLUSA – SELF-CLEANING – SOSTITUZIONE DEL PROFESSIONISTA – LIMITI
Nell’ipotesi di appalto integrato l’operatore economico non può sostituire il progettista esterno indicato nell’offerta dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 1226 del 2025

Offerta tecnica, la Commissione non deve consultare il FVOE per la verifica
APPALTI – OFFERTA TECNICA – VALUTAZIONE – COMMISSIONE – PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE – FVOE – MANCATA VERIFICA – COMPROVA DICHIARAZIONI – LEGITTIMA
La Commissione non erra nell’attribuire un punteggio pari a 0 in relazione alla mancanza della documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni formulate con l’“offerta tecnica”. La Commissione, infatti, non è tenuta a reperire tale documentazione nel FVOE al fine di verificare i requisiti a comprova dell’offerta tecnica. L’impiego di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle Stazioni Appaltanti e/o degli enti concedenti è consentito al solo fine di verificare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale e non per la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice.
TAR Lazio - Roma, sez. IV sentenza n. 2684 del 2025

La società Casinò Venezia Gioco S.p.a. non è organismo di diritto pubblico
APPALTI – STAZIONI APPALTANTI – ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – CASINÒ VENEZIA GIOCO S.P.A. – ESCLUSIONE – APPLICAZIONE CODICE CONTRATTI PUBBLICI
La società Casinò di Venezia Gioco non costituisce un organismo di diritto pubblico, svolgendo un’attività eminentemente imprenditoriale. Invero, la società opera sul mercato come un soggetto di diritto privato svolgendo un’attività di impresa, che si rivolge a clientela sia nazionale che internazionale, esercitabile da qualsiasi società di diritto privato entro i limiti della normativa speciale applicabile alle case da gioco.
Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza n. 8542/2023

Revisione dei prezzi e criteri ministeriali, i chiarimenti del Consiglio di Stato
APPALTI – ESECUZIONE – REVISIONE DEI PREZZI – CRITERI MINISTERIALI – METODOLOGIA – RAGIONEVOLEZZA
La decisione di utilizzare il meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, non è di per sé censurabile, trattandosi di un modo di organizzazione della discrezionalità, e come tale idoneo a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo. Tuttavia, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Ragionevole e corretto è pertanto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private.
Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 7359/2023

Revisione dei prezzi, illegittimo il calcolo di Consip sulla “Convenzione Mies”
APPALTI – COMPENSO – ESECUZIONE CONTRATTI – REVISIONE DEI PREZZI – CONSIP – CONVENZIONE MIES – ERRATA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 115 – D. LGS. N. 163 DEL 2006
Sono illegittimi gli atti di revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il servizio MIES (per la componente energetica), per come poste in essere da Consip.
Tanto è stato stabilito dal Tar Lazio – Roma con la sentenza n. 12907 del 31 luglio 2023.
A dire del giudice amministrativo, infatti, Consip si è limitata ad applicare le tabelle ARERA di riferimento, senza considerare, in concreto, l’effettiva incidenza dello straordinario e imprevedibile incremento del prezzo del gas naturale, idoneo ad incidere sull’equilibrio finanziario del contratto in essere tra le parti. Per il Giudice amministrativo romano, le determinazioni di Consip si pongono in evidente contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 contravvenendo sia alla prescrizione imperativa che impone all’amministrazione di svolgere, ai fini della revisione prezzi, una concreta attività istruttoria finalizzata ad esaminare ogni elemento del caso di specie, sia alla ratio sottesa all’istituto della revisione prezzi volto a garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, che l’equilibrio economico instaurato tra le parti all’atto della stipulazione del contratto non subisca delle variazioni significative.
Il T.A.R. adito ha ribadito che solo il compimento di un’adeguata istruttoria può, infatti, assicurare che il criterio di indicizzazione richiamato nella clausola revisionale sia effettivamente in grado di evitare un’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto, attraverso la considerazione dell’effettivo andamento dei prezzi dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta. Per l’effetto, dunque, il riconoscimento di un decremento correlato alle voci “imposte” e “spesa per oneri di sistema”, operato sulla base di un’acritica applicazione e avulso da una reale considerazione dell’effettiva incidenza dello straordinario incremento del prezzo del gas naturale, si traduce in un illegittimo depauperamento in danno dell’appaltatore.
Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 12907/2023

Alla plenaria la problematica concernente la qualificazione per l’ottenimento del beneficio dell’incremento del quinto
APPALTI – GARANZIA – ESCUSSIONE – CONCORRENTE PROPOSTO PER L’AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE
Viene sottoposto all’esame dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, co. 1, c.p.a., il seguente quesito: se l’art. 61, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 – nella parte in cui prevede, quale condizione per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, che ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, il presupposto della sussistenza, per ciascuna delle imprese aggregate, di una qualificazione “per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara” – si interpreti, nella specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.