APPALTI – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO– ATTIVITA’ INDICATA NELL’APPALTO E ATTIVITA’ INDICATE NELLA CAMERA DI COMMERCIO – PERFETTA COINCIDENZA – ESCLUSIONE.

Appalti: iscrizione nel registro della Camera di Commercio. Requisito e funzione
L’iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale, ha la funzione di costituire un filtro all’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento.
La coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto è solo tendenziale, ed è escluso conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7074 del 2025

Sulla funzione del certificato camerale
APPALTI – RQSUISITI DI ORDINE GENERALE – IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO – ART. 100 D.LGS. 36 DEL 2023 – PROFILO SOGGETTIVO DELL’IMPRENDITORE – RATIO – CONCRETO ED EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
L’iscrizione presso la Camera di commercio riguarda il profilo soggettivo dell’imprenditore ed assolve, tra l’altro, alla funzione di pubblicità di tale qualificazione soggettiva, attestando l’idoneità allo svolgimento della relativa attività, in quanto presso la Camera di commercio è istituito l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
Attraverso la certificazione camerale, deve dunque accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere.
Consiglio di Stato, sez. IV^, sentenza n. 10974/2023

L’omissione delle denunce obbligatorie agli enti previdenziali determina l’esclusione dalla gara
APPALTI – FORNITURA DI BENI E SERVIZI – IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – VALIDITA’ DURC – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMA
Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte. Solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti.
Detta violazione determina l’esclusione dalla gara.
Tar Basilicata, Sez. I, sentenza n. 504/2022

Illegittima esclusione se c’è l’istanza di rateizzazione
APPALTI – FORNITURA DI BENI E SERVIZI – IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – VALIDITA’ DURC – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMA
È illegittima l’esclusione dalle procedure di gara se fondata sull’emissione di DURC negativo, che non può valere come causa di esclusione dell’operatore economico, ogni qual volta questi si sia impegnato con istanza di rateizzazione, prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte, al pagamento dei contributi dovuti. Tuttavia, qualora dovesse sopraggiungere una definitiva reiezione di tale istanza da parte dell’ente creditore, anche per il mancato pagamento delle rate, sarebbe legittima l’esclusione.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 942/2022

Sussiste l’onere dichiarativo sull’amministratore dell’impresa il cui ramo d’azienda è stato acquisito
APPALTI – ONERE DICHIARATIVO – CONCORRENTE – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA ACQUISTATA DAL CONCORRENTE – SUSSISTE
Costituisce onere dichiarativo del concorrente riferire sull’Amministratore unico e legale rappresentante della società di cui il concorrente ha acquisito il ramo di azienda. Detto onere è imposto al fine di permettere all’Amministrazione di effettuare i necessari approfondimenti.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4171/2021

Concordato in bianco e cause di esclusione
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – ISTANZA DI CONCORDATO IN BIANCO – NON DETERMINA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA
La presentazione dell’istanza di concordato in bianco non dà luogo ad una causa automatica di espulsione dalla procedura.
Più nel dettaglio:
- la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, c. 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, c. 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
- la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, c. 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;
- l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Consiglio di Stato, AD. Plen., sentenza n. 11/2021

Emergenza Covid e gravi illeciti professionali
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – ART. 80, C. 5 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – FORNITURA DI MASCHERINE – PRECEDENTE RISOLUZIONE RISALENTE NEL TEMPO – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
È legittima l’esclusione da una gara, bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di un operatore economico che ha subito una risoluzione del contatto, sebbene risalente nel tempo, proprio per mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti, atteso che ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4201/2021

Sulla sostituzione della mandataria in stato di concordato fallimentare
APPALTI – MODIFICA SOGGETTIVA DELL’A.T.I. – IMPRESA MANDATARIA – STATO DI CONCORDATO FALLIMENTARE IN BIANCO – ARTICOLO 48, C. 17 D.LGS. 50/2016 – SOSTITUIBILITA’ – SOLO CON ALTRI COMPONENTI DELL’ATI
L’art. 48, c. 17, d. lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato in termini sistematici e restrittivi, e va dunque letto nel senso di consentire la possibilità di sostituire l’impresa mandataria in stato di concordato fallimentare c.d. “in bianco” solo con altre ditte già originariamente incluse nel raggruppamento, sempre ammettendo che l’infungibilità della prestazione intuitu personae a fornirsi non precluda del tutto anche tale opzione.
Tar Puglia (Bari), Sez. I, sentenza n. 92/2021

Valutazione della regolarità fiscale: Ag. Entrate unico soggetto competente
APPALTI – ART. 80, c. 4 D.LGS. 50 DEL 2016 – REGOLARITA’ FISCALE – AGENZIA DELLE ENTRARE – COMPETENZA A VALUTARE LA REGOLARITA’
In tema di regolarità fiscale (ex art. 80, c. 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.
Tar Calabria (Catanzaro), Sez. I, sentenza n. 2098/2020

L’impresa che risulta inattiva alla CCIAA non può partecipare alle gare
APPALTI – REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. –IMPRESA INATTIVA – AGGIUDICAZIONE – ILLEGITTIMA
E’ illegittima l’aggiudicazione all’impresa inattiva alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nell’impostazione del Codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. L’inclusione, tra i requisiti di idoneità, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. è finalizzata a garantire che le aziende che intendono partecipare siano dotate di una esperienza concreta nello specifico settore di attività, garanzia che risulterebbe frustrata ove alla “mera” iscrizione non si accompagni lo svolgimento effettivo di attività coerente con quella oggetto dell’appalto.
