È legittima la delibera del comune di Napoli che ha previsto una disciplina del tutto a sé stante per un’unica via di Napoli, ossia via San Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione). La tutela esclusiva e rafforzata di un’unica particolarissima strada (via San Gregorio Armeno), che può definirsi come unica al mondo, non solo non consente l’accoglimento di alcuna censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, ma merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.

Revoca della concessione per morosità: illegittima se l’Amministrazione ha tollerato i ritardi
DIRITTO AMMINISTRATIVO – 97 – BUON ANDAMENTO – CONCESSIONI – MOROSITÀ – CANONI – REVOCA – ILLEGITTIMA – TOLLERANZA AMMINISTRAZIONE – ERRORE INDICAZIONE TERMINI
La revoca della concessione per morosità nel pagamento dei canoni è irragionevole e sproporzionata nel caso in cui l’Amministrazione abbia dimostrato prolungata tolleranza dei ritardi e abbia altresì erroneamente indicato i termini entro cui effettuare il pagamento della morosità dei canoni.
Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 3252/2024

Napoli, San Gregorio Armeno: no alle nuove attività commerciali diverse dai presepi
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – 97 – COMMERCIO – BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – TUTELA ARTE PRESEPIALE – DIVIETO ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PRESEPIALI
