Il danno da ritardo nel procedimento amministrativo, ai fini del risarcimento, deve essere qualificato come illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., richiedendo la dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., tra cui la colpa o il dolo dell’Amministrazione, l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la prova concreta del pregiudizio subito. Non è sufficiente il mero decorso del termine procedimentale per presumere automaticamente il danno risarcibile.

Esame di Stato Avvocati. Il Tar Milano con 6 sentenze decreta l’insufficienza del voto numerico
Con ben 6 sentenze il Tar Lombardia Milano rivoluziona lo schema di correzione delle prove scritte dell’esame di Stato di Avvocato.
Per il Giudice amministrativo meneghino, infatti, la valutazione della prova CON IL SOLO VOTO NUMERICO È INSUFFICIENTE.

Esame di Stato di Avvocato, insufficiente la valutazione numerica
BUON ANDAMENTO – ESAME DI STATO AVVOCATO – VOTO NUMERICO – ART. 46 L. 247/2012 – OSSERVAZIONI ELABORATO – RAGIONI DEL GIUDIZIO – OBBLIGO MOTIVAZIONE ULTERIORE – MOTIVAZIONE NUMERICA – INSUFFICIENTE
In sede di correzione delle prove scritte dell’esame di Stato d’Avvocato, sia il mutato quadro fattuale sia il quadro normativo vigente – mutato per effetto della l. n. 247/2012 – impongono una motivazione ulteriore rispetto al mero voto numerico. Pertanto, l’interpretazione – costituzionalmente orientata – delle leggi conduce a ritenere necessario che i giudizi espressi dalla commissione d’esame siano supportati da una motivazione che consenta di percepire le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico, anche – per esempio – attraverso osservazioni positive e negative annotate sull’elaborato.
TAR Lombardia, sez. III, sentenza n. 1305/2025 del 11.04.2025

Concessioni balneari, no alla proroga al 2027 per il Tar Liguria
BUON ANDAMENTO – CONCESSIONI DEMANIALI – CONCESSIONI BALNEARI – SCADENZA – PROROGA AL 2027 – INVALIDA – DIRETTIVA BOLKESTEIN – OBBLIGO – PROCEDURE DI SELEZIONE
Considerato che il d.l. n. 198/2022, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein e che la disapplicazione investe oggi anche il d.l. n. 131/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori, la proroga delle concessioni balneari fino al 2027 è invalida. Tenuto altresì conto che un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea – secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 – non risulta esistente e in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.
Essendo stato, quindi, abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, le amministrazioni locali, riconosciuta la scadenza dei titoli concessori in data 31 dicembre 2023, hanno l’obbligo di avviare procedure di selezione trasparenti, impedendo rinnovi automatici non conformi al diritto dell’UE.
TAR Liguria, sez. I, sentenza n. 183/2025 del 19.02.2025

Ammissibile l’accesso dell’Avvocato al massimario dell’AGCM
ACCESSO – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – MASSIMARIO SISTEMATICO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA DELL’A.G.C.M. – AMMISSIBILITA’
È fondata e ammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato all’ultima versione del massimario sistematico della giurisprudenza amministrativa in materia di concorrenza e di tutela del consumatore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato avanzata dagli avvocati che si occupano anche del contenzioso dell’A.G.C.M.
Consiglio di Stato, sez. VI sentenza n. 1390 del 2025

Revoca della concessione per morosità: illegittima se l’Amministrazione ha tollerato i ritardi
DIRITTO AMMINISTRATIVO – 97 – BUON ANDAMENTO – CONCESSIONI – MOROSITÀ – CANONI – REVOCA – ILLEGITTIMA – TOLLERANZA AMMINISTRAZIONE – ERRORE INDICAZIONE TERMINI
La revoca della concessione per morosità nel pagamento dei canoni è irragionevole e sproporzionata nel caso in cui l’Amministrazione abbia dimostrato prolungata tolleranza dei ritardi e abbia altresì erroneamente indicato i termini entro cui effettuare il pagamento della morosità dei canoni.
Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 3252/2024

La Cila non è soggetta a controllo preventivo della P.A.
DIRITTO AMMINISTRATIVO – EDILIZIA – CILA – IN SANATORIA – ATTO PRIVATO – NO NATURA PROVVEDIMENTALE – OBBLIGO GIURIDICO DELLA PA – DI PROVVEDERE – NON SUSSISTE – 97 – BUON ANDAMENTO
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) costituisce un atto privato privo di natura provvedimentale e non è soggetta a controllo preventivo da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, la pubblica amministrazione conserva il potere di vigilanza, senza che ciò implichi un obbligo di provvedere espressamente in sede di ricezione della comunicazione. In altri termini, la presentazione di una CILA non determina l’avvio di un procedimento diretto a concludersi con un atto di assenso o di diniego dell’Amministrazione, non sussistendo alcun obbligo giuridico di provvedere in capo all’Amministrazione.
TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 21709/2024

Accesso agli atti: illegittima la mancata integrale ostensione dell’offerta se la P.A. non ha in concreto valutato i segreti tecnici
APPALTI – ACCESSO AGLI ATTI – OFFERTA TECNICA – VALUTAZIONE SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI – MANCATA VALUTAZIONE – MANCATA OSTENSIONE – ILLEGITTIMA
In sede di procedura di gara l’Amministrazione ha il dovere di rendere disponibili, sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione, i documenti di gara. In tal senso l’omessa integrale ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria è illegittima nel caso in cui, dagli atti di causa, emerga che la Stazione Appaltante non abbia correttamente valutato la sussistenza di segreti tecnici o commerciali tali da paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti.
TAR Lazio, Sez. I quater, sentenza n. 584/2025

Sì all’accesso all’offerta tecnica se l’opposizione si fonda su affermazioni generiche
APPALTI – ACCESSO AGLI ATTI – DATI PERSONALI – DATI AZIENDALI – KNOW HOW – RAGIONI DI RISERVATEZZA – MANCATA INDICAZIONE – SEGRETI INDUSTRIALI E COMMERCIALI – NON SUSSISTONO – AFFERMAZIONI GENERICHE – L’OFFERTA PUÒ ESSERE OSTENTATA
Non può parlarsi di “segreti tecnici o commerciali” nel caso in cui l’operatore economico non dimostri, producendo dati o elementi tecnici specifici, la fondatezza di tali segreti, limitandosi, invece, ad affermazioni generiche riferite al contenuto pressoché totale della propria offerta economica.
In questo senso l’Amministrazione, non potendo limitarsi a recepire acriticamente e in toto le ragioni a sostegno dell’opposizione all’accesso, ha l’onere di valutare, sulla base di una idonea istruttoria, le esigenze di segretezza tecnica o commerciale individuate dall’offerente ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza.
TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 823/2024

Il danno da ritardo va qualificato come illecito aquiliano per il Tar del Lazio
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – ISTANZE RISARCITORIE – ART. 30 C.P.A. – RISARCIMENTO – DANNO DA RITARDO – QUALIFICAZIONE – ILLECITO AQUILIANO
TAR Lazio (Roma), Sez. II^ stralcio, sentenza n. 22397

Il condono edilizio concesso dal Comune non può essere annullato dalla Soprintendenza
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – AZIONE AMMINISTRATIVA – REGIONE SICILIA – SOPRINTENDENZA – INCOMPETENZA –ANNULLAMENTO CONDONO EDILIZIO – COMPETENZA – COMUNE
La Soprintendenza non può agire in modo autonomo per annullare un condono edilizio già concesso dal Comune, ma può solo richiedere al Comune di esercitare l’autotutela, se necessario. Il parere della Soprintendenza, pur essendo vincolante, è solo un atto endoprocedimentale e non ha autonomia decisionale, poiché la competenza per il rilascio del titolo edilizio spetta esclusivamente al Comune.