APPALTI – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Grave illecito professionale, ambito soggettivo di applicazione
È legittima l’esclusione della società per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente il quale rivesta, anche al di là di una investitura formale, un ruolo influente nella compagine sociale tale per cui, sulla base della cd. teoria del contagio, l’illecito commesso dalla persona fisica consenta di ritenere inaffidabile – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3507/2020

Grave illecito professionale, informazioni false e fuorvianti
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI – CONDIZIONI DI RILEVANZA – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
Ai fini dell’integrazione della nozione di gravi illeciti professionali per informazioni false o fuorvianti, legittimanti l’esclusione dell’operatore economico, rilevano le dichiarazioni propriamente false o alterate dall’omissione di dati necessari, rese con negligenza, se non addirittura con dolo, idonee ad incidere potenzialmente sul processo decisionale della stazione appaltante, sulla base di un apprezzamento in concreto e a priori della rilevanza obiettiva delle medesime.
