APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – DICHIARAZIONE OMESSA – FATTI NON ANNOTATI NEL CASELLARIO INFORMATICO – SANZIONE ANAC – ILLEGITTIMA

Grave illecito professionale e fatti non annotati nel casellario Anac
È illegittima la sanzione da parte dell’ANAC nei confronti del concorrente che abbia omesso di dichiarare un grave illecito professionale in relazione a fatti non annotati nel Casellario informatico dell’Autorità, in quanto solo rispetto a tali notizie si pone un onere dichiarativo a carico del soggetto partecipante alla gara.
