APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI – CONDIZIONI DI RILEVANZA – ESCLUSIONE – LEGITTIMA

Grave illecito professionale, informazioni false e fuorvianti
Ai fini dell’integrazione della nozione di gravi illeciti professionali per informazioni false o fuorvianti, legittimanti l’esclusione dell’operatore economico, rilevano le dichiarazioni propriamente false o alterate dall’omissione di dati necessari, rese con negligenza, se non addirittura con dolo, idonee ad incidere potenzialmente sul processo decisionale della stazione appaltante, sulla base di un apprezzamento in concreto e a priori della rilevanza obiettiva delle medesime.
