APPALTI – ART. 45 C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – CONSORZI STABILI – GARA SUDDIVISA IN LOTTI – INDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO DI DISTINTE CONSORZIATE – CARENZA DEI REQUISITI IN CAPO AD UNA DELLE CONSORZIATE – ESCLUSIONE DEL CONSORZIO DALL’INTERA GARA

Consorzi stabili, natura giuridica e conseguenze in caso di esclusione da un lotto
Il consorzio stabile partecipa alla gara come operatore economico unitario anche se la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun lotto, sono indicate imprese esecutrici diverse. Se ne ha per conseguenza che la carenza dei requisiti generali in capo ad una delle consorziate comporta l’esclusione del consorzio intero dall’intera procedura di gara. Ciò anche nel caso in cui la gara sia divisa in lotti. In quest’ultima ipotesi, infatti, è irrilevante stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti per essere il bando un atto ad oggetto plurimo che dà luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta è che il consorzio partecipa alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi è ammesso, e, dunque, la sua offerta può legittimamente essere scrutinata per diversi lotti, oppure è escluso, ma dall’intera procedura, non solamente da uno dei lotti.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 964/2021

Grave illecito professionale, ambito soggettivo di applicazione
APPALTI – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
È legittima l’esclusione della società per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente il quale rivesta, anche al di là di una investitura formale, un ruolo influente nella compagine sociale tale per cui, sulla base della cd. teoria del contagio, l’illecito commesso dalla persona fisica consenta di ritenere inaffidabile – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3507/2020

Grave illecito professionale, informazioni false e fuorvianti
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI – CONDIZIONI DI RILEVANZA – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
Ai fini dell’integrazione della nozione di gravi illeciti professionali per informazioni false o fuorvianti, legittimanti l’esclusione dell’operatore economico, rilevano le dichiarazioni propriamente false o alterate dall’omissione di dati necessari, rese con negligenza, se non addirittura con dolo, idonee ad incidere potenzialmente sul processo decisionale della stazione appaltante, sulla base di un apprezzamento in concreto e a priori della rilevanza obiettiva delle medesime.
