In considerazione della natura “derogatoria” della disposizione che prevede il criterio del minor prezzo rispetto alla regola generale dell’OEPV, e dell’obbligo di “adeguata motivazione” ad esso correlato, è illegittima la lettera di invito che si limiti a richiamare sic et simpliciter la previsione normativa che fonda la scelta del criterio di aggiudicazione de quo, senza accompagnare detto richiamo con un apparato motivazionale adeguato a supporto giustificativo della scelta compiuta, e tale motivazione non sia evincibile in alcun modo neanche dagli atti di gara.

