Il Comune è obbligato a provvedere in concreto sull’istanza di manutenzione e messa in sicurezza di una strada pubblica. Ciò sul presupposto che gli artt. 28 della l. n. 2248 del 1865, Allegato F, e 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 impongono all’Ente proprietario della strada l’obbligo di prevenire situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade destinate al pubblico transito.
L’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia e di equità le quali impongano di provvedere, sicché il criterio distintivo tra istanza e mero esposto va ricercato nell’esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che sia idoneo a differenziare la sua posizione da quella della collettività, ciò anche in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede che informano i rapporti tra P.A. e privato.