APPALTI – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO– ATTIVITA’ INDICATA NELL’APPALTO E ATTIVITA’ INDICATE NELLA CAMERA DI COMMERCIO – PERFETTA COINCIDENZA – ESCLUSIONE.

Appalti: iscrizione nel registro della Camera di Commercio. Requisito e funzione
L’iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale, ha la funzione di costituire un filtro all’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento.
La coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto è solo tendenziale, ed è escluso conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7074 del 2025

Sulla funzione del certificato camerale
APPALTI – RQSUISITI DI ORDINE GENERALE – IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO – ART. 100 D.LGS. 36 DEL 2023 – PROFILO SOGGETTIVO DELL’IMPRENDITORE – RATIO – CONCRETO ED EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
L’iscrizione presso la Camera di commercio riguarda il profilo soggettivo dell’imprenditore ed assolve, tra l’altro, alla funzione di pubblicità di tale qualificazione soggettiva, attestando l’idoneità allo svolgimento della relativa attività, in quanto presso la Camera di commercio è istituito l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
Attraverso la certificazione camerale, deve dunque accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere.
Consiglio di Stato, sez. IV^, sentenza n. 10974/2023

L’omissione delle denunce obbligatorie agli enti previdenziali determina l’esclusione dalla gara
APPALTI – FORNITURA DI BENI E SERVIZI – IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – VALIDITA’ DURC – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMA
Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte. Solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti.
Detta violazione determina l’esclusione dalla gara.
Tar Basilicata, Sez. I, sentenza n. 504/2022

Concordato in bianco e cause di esclusione
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – ISTANZA DI CONCORDATO IN BIANCO – NON DETERMINA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA
La presentazione dell’istanza di concordato in bianco non dà luogo ad una causa automatica di espulsione dalla procedura.
Più nel dettaglio:
- la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, c. 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, c. 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
- la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, c. 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;
- l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Consiglio di Stato, AD. Plen., sentenza n. 11/2021

Emergenza Covid e gravi illeciti professionali
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – ART. 80, C. 5 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – FORNITURA DI MASCHERINE – PRECEDENTE RISOLUZIONE RISALENTE NEL TEMPO – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
È legittima l’esclusione da una gara, bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di un operatore economico che ha subito una risoluzione del contatto, sebbene risalente nel tempo, proprio per mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti, atteso che ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4201/2021

Grave illecito professionale, obblighi dichiarativi e nuovi oneri per la P.A.
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – FALSE DICHIARAZIONI RESE DAL CONCORRENTE – NO ESPULSIONE AUTOMATICA
La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, c. 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; la lett. f-bis) dell’art. 80, c. 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.
Cons. St., A.P., sentenza n. 16

Grave illecito professionale e i presupposti per la falsa dichiarazione
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – OBBLIGHI DICHIARATIVI – DICHIARAZIONE FALSA – PRESUPPOSTI – RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA
È rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa ai presupposti per l’imputazione della falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c) e b-bis), d.lgs. n. 50 del 2016.
Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza di rimessione all’Ad. Pl., n. 2332/2020

Grave illecito professionale e condanna non escludente
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. 50/2016 – CONDANNA NON ESCLUDENTE – MOTIVAZIONE RIGOROSA
Nel caso in cui la stazione appaltante escluda l’operatore economico sulla base di una sentenza di condanna che, pur non rilevando come causa automatica di esclusione, costituisca un grave illecito professionale, idoneo a porre in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore, è necessaria una motivazione più rigorosa.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2214/2020

Grave illecito professionale e fatti non annotati nel casellario Anac
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – DICHIARAZIONE OMESSA – FATTI NON ANNOTATI NEL CASELLARIO INFORMATICO – SANZIONE ANAC – ILLEGITTIMA
È illegittima la sanzione da parte dell’ANAC nei confronti del concorrente che abbia omesso di dichiarare un grave illecito professionale in relazione a fatti non annotati nel Casellario informatico dell’Autorità, in quanto solo rispetto a tali notizie si pone un onere dichiarativo a carico del soggetto partecipante alla gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8480/2019

Grave illecito professionale e onere dichiarativo
APPALTI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 80 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – OBBLIGHI INFORMATIVI NON TIPIZZATI – CARENZA LEX SPECIALIS – REVOCA AGGIUDICAZIONE – ILLEGITTIMA
È illegittima la revoca dell’aggiudicazione ad un operatore economico per false dichiarazioni rese in corso di gara qualora il provvedimento di revoca della stazione appaltante si basi su obblighi di informazione “ulteriori” rispetto a quelli tipizzati dalla legge e non espressamente prescritti nella lex specialis, con conseguente impossibilità per il concorrente di conoscere ex ante l’effettiva portata degli obblighi dichiarativi.
