APPALTI – OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO – INESAURIBILITA’ POTERE AMMINISTRATIVO – CD. ONE SHOT TEMPERATO – LEGITTIMITA’

APPALTI – ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE – SORTE DEL CONTRATTO – ESCLUSA LA CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO SENZA DOMANDA PROCESSUALE – ARTT. 121 E 122 C.P.A. – RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 124 C.P.A. – OTTEMPERANZA PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 112 C. 3 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO
Va escluso che all’annullamento dell’aggiudicazione, in mancanza di espressa statuizione del giudice, possa conseguire la caducazione automatica del contratto. La decisione sulla sorte del contratto spetta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., al giudice che abbia annullato l’aggiudicazione; in mancanza della statuizione del giudice sulla sorte del contratto, malgrado l’annullamento giudiziale degli atti di gara e dell’aggiudicazione, il contratto rimane efficace.
Nel caso in cui il Giudice della cognizione non si pronunci sulla sorte del contratto e l’amministrazione rimanga inerte, la parte vittoriosa nel giudizio di annullamento ha a disposizione lo strumento processuale dell’ottemperanza per conseguire piena tutela.
Permanendo efficace il contratto con l’originario aggiudicatario, l’unica utilità che il ricorrente potrà conseguire è quella del risarcimento per equivalente.
La domanda di risarcimento per equivalente potrà pertanto essere avanzata anche in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del c.p.a. per i danni già prodotti dalla mancata illegittima aggiudicazione, ovvero ai sensi dell’art. 112, c. 3, del c.p.a., per i danni che si assumano prodotti da atti successivi dell’amministrazione violativi o elusivi del giudicato.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 788/2021

APPALTI – OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO – INESAURIBILITA’ POTERE AMMINISTRATIVO – CD. ONE SHOT TEMPERATO – LEGITTIMITA’
In virtù del principio del cd. “one shot temperato”, successivamente all’intervenuto giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo, l’Amministrazione può esercitare nuovamente il suo potere, ampiamente discrezionale, di riesame degli atti della procedura di gara, decidendo di escludere l’operatore economico per una ragione (sostanziale) diversa da quella ritenuta infondata nel precedente giudizio, purché riesamini l’affare nella sua interezza e sollevi, una volta per tutte, ogni questione ritenuta rilevante, senza potere successivamente tornare a decidere in senso sfavorevole per il privato.
