Il danno da ritardo nel procedimento amministrativo, ai fini del risarcimento, deve essere qualificato come illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., richiedendo la dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., tra cui la colpa o il dolo dell’Amministrazione, l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la prova concreta del pregiudizio subito. Non è sufficiente il mero decorso del termine procedimentale per presumere automaticamente il danno risarcibile.

Il danno da ritardo va qualificato come illecito aquiliano per il Tar del Lazio
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – ISTANZE RISARCITORIE – ART. 30 C.P.A. – RISARCIMENTO – DANNO DA RITARDO – QUALIFICAZIONE – ILLECITO AQUILIANO
TAR Lazio (Roma), Sez. II^ stralcio, sentenza n. 22397

Il condono edilizio concesso dal Comune non può essere annullato dalla Soprintendenza
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – AZIONE AMMINISTRATIVA – REGIONE SICILIA – SOPRINTENDENZA – INCOMPETENZA –ANNULLAMENTO CONDONO EDILIZIO – COMPETENZA – COMUNE
La Soprintendenza non può agire in modo autonomo per annullare un condono edilizio già concesso dal Comune, ma può solo richiedere al Comune di esercitare l’autotutela, se necessario. Il parere della Soprintendenza, pur essendo vincolante, è solo un atto endoprocedimentale e non ha autonomia decisionale, poiché la competenza per il rilascio del titolo edilizio spetta esclusivamente al Comune.
CGA per la Regione Siciliana, sez. giurisd., sentenza n. 715/2024

Concorsi pubblici: illegittimi i quiz con più risposte corrette
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – IMPARZIALITÀ – RAGIONEVOLEZZA – AZIONE AMMINISTRATIVA – CONCORSI PUBBLICI – PROVA SCRITTA – QUIZ – RISPOSTA MULTIPLA – AMBIGUITÀ QUESITI – ILLEGITTIMI
In base al principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, i test a risposta multipla devono essere formulati in modo da garantire imparzialità ed efficienza. In tal senso, i quesiti che non presentano una sola risposta corretta o nessuna sono considerati illegittimi e devono essere annullati. L’insufficiente chiarezza e univocità nei quesiti di un test impedisce ai candidati di rispondere correttamente, data la mancanza di un’unica risposta corretta.
TAR Campania (Napoli), Sez. V, 02.10.2024, n. 5183

La sospensione feriale si applica anche al rito speciale dell’accesso in materia di appalti. A stabilirlo è il Tar Lazio
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – RITO SPECIALE – ACCESSO – APPALTI – ART. 36, C. 4, D.LGS. 36/2023 – SOSPENSIONE FERIALE – ART. 54, C. 2 DEL D.LGS. 104/2010 – SI APPLICA
Il termine di sospensione feriale si applica anche ai riti amministrativi speciali, fra i quali quello sull’accesso. Dunque, il nuovo rito speciale in materia di accesso per i contratti pubblici, di cui al comma 4 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, è certamente caratterizzato da una estrema celerità, tuttavia ad esso viene regolarmente applicata la sospensione feriale di cui all’art. 54, c. 2, del C.P.A.
TAR Lazio (Roma), Sez. II, sentenza n. 2584/2024

Ordinanza sindacale contingibile e urgente: è onere della P.a. individuare chi può in concreto intervenire
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – ART. 54 D.LGS. 267/2000 – PRESUPPOSTI – LEGITTIMITÀ – DESTINATARI – VERIFICA – PROPRIETÀ – DISPONIBILITÀ DEL BENE – EFFETTIVA – DA EFFETTUARE
L’urgenza e l’indifferibilità dell’ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000 non esonera l’Amministrazione dallo svolgere le adeguate verifiche e dall’individuare i soggetti che possano effettivamente intervenire per rimuovere la situazione di criticità e pericolo. L’Amministrazione, dunque, ha l’onere non solo di individuare il proprietario e possessore del bene – in quanto potrebbe mancare la legittimazione passiva in capo ad essi – ma ha anche l’onere di individuare chi è nella concreta posizione di intervenire per eliminare gli elementi di pericolo.
Tar Campania, Sez. V^, sentenza n. 5187/2024

Interesse ad agire e provvedimento ampliativo di un Comune
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – AZIONE DI ANNULLAMENTO – IMPUGNAZIONI IN GENERE – INTERESSE AD AGIRE – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – RICORSO DI UN CENTRO SPORTIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO AMPLIATIVO DI UN COMUNE A FAVORE DI UN’ALTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA – VICINITAS – ESCLUSIONE – INAMMISSIBILITÀ
È inammissibile il ricorso promosso da un centro sportivo avverso il provvedimento di un Comune che consente ad una associazione sportiva la realizzazione di ulteriori attrezzature rispetto ad altri impianti sportivi esistenti qualora non si possa ritenere dimostrata la condizione della vicinitas secondo l’accezione chiarita dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2021.
C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sentenza n. 218/2024

Equo compenso e appalti pubblici. Inammissibile il ribasso
APPALTI – COMPENSO PROFESSIONISTA – RIBASSO – INAMMISSIBILE – D.M. 17 GIUGNO 2016 – EQUO COMPENSO – VIOLAZIONE – BUON ANDAMENTO – ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 36 DELLA COSTITUZIONE
Il compenso professionale determinato dall’Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico, trattandosi di “equo compenso” il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa.
Nondimeno, trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo “prezzo” quantificato dall’Amministrazione, l’operatività del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l’operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.
Tar Veneto, sez. III^, sentenza n. 632/2024

Sulla domanda risarcitoria nell’ambito del processo amministrativo: le indicazioni del Tar Toscana
PROCESSO – DOMANDA RISARCITORIA – CONTENUTO DEL RICORSO – MEMORIA – INTEGRAZIONE – RICORSO – GENERICO – ISTANZA RISARCITORIA – INAMMISSIBILE
La domanda di risarcimento del danno formulata in modo generico nel ricorso non può essere integrata attraverso una produzione documentale ed una memoria difensiva in quanto le uniche domande esaminabili e le uniche poste di danno valutabili sono quelle specificate negli atti introduttivi notificati alle controparti.
Grava dunque sul ricorrente l’onere di allegare e provare il danno patito derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa. Ciò in modo rigoroso e sin dall’atto introduttivo del giudizio.
Tar Toscana, Sez. I^, sentenza n. 314/2024

Il Consiglio di Stato bacchetta la Regione Basilicata: illegittimi i decreti di nomina non motivati
PUBBLICO IMPIEGO – 97 COSTISTUZIONE – BUON ANDAMENTO – NOMINE DIRETTORI – AGENZIE REGIONALI – ARLAB – REGIONE BASILICATA – ASSENZA DI MOTIVAZIONE – MANCATA COMPARAZIONE TRA I CANDIDATI – DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA – ILLEGITTIMO
Pur essendo la nomina del Direttore dell’ARLAB un atto ampiamente discrezionale, deve, comunque, sottostare a precise garanzie, volte a scongiurare il rischio di una “sostanziale arbitrarietà” della scelta, mediante l’assoggettamento di tale atto ad un onere motivazionale che, seppure minimo, deve tuttavia rendere intellegibili le ragioni per le quali, nell’interesse pubblico, si è optato per l’uno o per l’altro candidato incluso nella rosa degli idonei.
Tanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato che in una vicenda avente ad oggetto la nomina del Direttore Generale di una Agenzia regionale ha chiaramente statuito che la natura fiduciaria della nomina stessa non impedisce in alcun modo al Presidente della Giunta Regionale di procedere ad una minimale comparazione tra i candidati, esplicitando le ragioni a sostegno della determinazione assunta.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Supremo Consesso Amministrativo, dal punto di vista motivazionale, il decreto di nomina non indicava alcuna ragione del perché la scelta fosse ricaduta sul soggetto designato. Hanno evidenziato, infatti, i Giudici di Palazzo Spada che dalla semplice lettura del provvedimento è agevole rilevare la totale assenza di esposizione di un qualche specifico chiarimento, essendosi limitato il Presidente a fare generico riferimento al curriculum, senza neppure riportare quale degli incarichi già svolti dal candidato abbia ritenuto di valorizzare al fine indirizzare la propria determinazione.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1710/2024

Benzinai, obbligo di esposizione dei prezzi medi. Il Tar Lazio annulla il Decreto
BENZINAI – ESPOSIZIONE PREZZI – DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2023 – ILLEGITTIMO
È illegittimo e va annullato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione” per la violazione delle norme procedimentali per la sua adozione, dettate dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988, essendo pacifico che, nel caso di specie, sono mancati sia la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 17, comma 3), sia il parere preventivo del Consiglio di Stato (art. 17, comma 4).
