Il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella medica senza doverne motivare la richiesta. Per l’effetto, il professionista sanitario, in quanto titolare del trattamento dei dati personali del paziente, può esigere un pagamento soltanto se questi ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se necessario per la comprensione dei dati personali ivi contenuti, incluse le informazioni quali diagnosi, esiti degli esami, pareri dei medici curanti nonché eventuali terapie o interventi praticati.

Il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella medica
PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI – DIRITTO ALLA SALUTE – CARTELLA MEDICA – PAZIENTE – COPIA GRATUITA – COPIA INTEGRALE – HA DIRITTO
CGUE, I^ sez., sentenza 26/10/2023 in C-307/22

Napoli, San Gregorio Armeno: no alle nuove attività commerciali diverse dai presepi
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – 97 – COMMERCIO – BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – TUTELA ARTE PRESEPIALE – DIVIETO ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PRESEPIALI
È legittima la delibera del comune di Napoli che ha previsto una disciplina del tutto a sé stante per un’unica via di Napoli, ossia via San Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione). La tutela esclusiva e rafforzata di un’unica particolarissima strada (via San Gregorio Armeno), che può definirsi come unica al mondo, non solo non consente l’accoglimento di alcuna censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, ma merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.
Tar Campania, Napoli, sez. III, sentenza n. 5817/2023

Si al cambio del cognome in assenza di ragioni di interesse pubblico ostative
NOME, COGNOME E PSEUDONIMO – CORTE COSTITUZIONALE – IDENTITÀ PERSONALE – CAMBIAMENTO – DINIEGO – ILLEGITTIMITÀ – BUON ANDAMENTO
È illegittimo il diniego, opposto dalla p.a. alla domanda di mutamento del cognome, qualora motivato sulla base della eccezionalità del cambiamento stesso; infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio, sicché la p.a. deve evidenziare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8422/2023

Accesso agli atti, al cittadino disordinato spetta una copia dell’atto che ha smarrito
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRASPARENZA – ACCESSO AGLI ATTI – BUON ANDAMENTO – ISTANZA DI ACCESSO – IL CITTADINO HA PERSO GLI ATTI – PRODUZIONE DI UNA COPIA – IL COMUNE È OBBLIGATO
Il Comune non può rigettare una richiesta di accesso agli atti di un cittadino sul mero presupposto che gli stessi “dovrebbero” essere già in suo possesso. La pur possibile disponibilità da parte del richiedente, degli atti oggetto dell’istanza di accesso, che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso: nessuna norma dispone in tal senso.
Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1134/2023

Si al risarcimento del “danno esistenziale” ai genitori per mancata predisposizione del progetto per il figlio con disabilità
SCUOLA – MINORE, INFANZIA E MATERNITÀ – DISABILITÀ- GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – AZIONE RISARCITORIA – AMMISSIBILITÀ
Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato.
Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Tar Reggio Calabria, sentenza N. 748/2023

Il Comune deve mettere in sicurezza e manutenere la strada degradata, in forza della legge e di ragioni di giustizia ed equità
SILENZIO DELLA P.A. – SILENZIO INADEMPIMENTO – MANUTENZIONE STRADE – ISTANZA DEL PRIVATO – OBBLIGO DI PROVVEDERE
Il Comune è obbligato a provvedere in concreto sull’istanza di manutenzione e messa in sicurezza di una strada pubblica. Ciò sul presupposto che gli artt. 28 della l. n. 2248 del 1865, Allegato F, e 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 impongono all’Ente proprietario della strada l’obbligo di prevenire situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade destinate al pubblico transito.
L’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia e di equità le quali impongano di provvedere, sicché il criterio distintivo tra istanza e mero esposto va ricercato nell’esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che sia idoneo a differenziare la sua posizione da quella della collettività, ciò anche in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede che informano i rapporti tra P.A. e privato.
Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza n. 5970/2023

Esame d’Avvocato 2022 – 2023: illegittima l’inidoneità se la traccia esorbita le linee guida ministeriali
AVVOCATI – ESAME DI STATO 2022 – 2023 – DOPPIO ORALE – PRIMA PROVA – TRACCIA – ESORBITA IL PERIMETRO – MATERIE DM 2022 – LINEE GUIDA – DM 21 DICEMBRE 2022 – DM 16 SETTEMBRE 2022 – BUON ANDAMENTO – ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ – ILLEGITTIMO
È illegittimo il giudizio di inidoneità della Sottocommissione nell’ambito dell’esame di Stato d’Avvocato nel caso in cui la traccia proposta al candidato esorbiti il perimetro delle materie oggetto della prima prova ai sensi dei DD.MM. 21/12/2022 e 16/09/2022. Conseguentemente, va annullato il verbale della Sottocommissione nella parte in cui viene dichiarata l’inidoneità del candidato. Quale effetto conformativo della sentenza, il ricorrente deve essere ammesso a sostenere nuovamente la prima prova orale d’innanzi ad una sottocommissione in diversa composizione.
Tar Campania (Salerno), sez. I^, sentenza n. 780/2023

Caso RAI. Accesso civico generalizzato: non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate
ACCESSO – ACCESSO AI DOCUMENTI – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – DISCIPLINA APPLICABILITÀ – SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUOTATE – ESCLUSIONE
La disciplina in tema di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, c. 2, d. lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, c. 1, lett. p), d. lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 7896/2022

Pubblico impiego. Si all’accesso agli atti del lavoratore sottoposto a visita medica collegiale e alla verifica della posizione INPS
PUBBLICO IMPIEGO – ACCESSO AGLI ATTI – LAVORATORE – DIPENDENTE PUBBLICO – DOCUMENTI ATTIVITA’ ISTRUTTORIA – FASCICOLO DEL DIPENDENTE – VISITA MEDICA COLLEGIALE – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO – INTERESSE DEL LAVORATORE – POSIZIONE CONTRIBUITA INPS – SI ALL’ACCESSO AGLI ATTI
Non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata della lavoratrice idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso documentale rispetto ai documenti che hanno costituito l’attività istruttoria cui ha fatto seguito il provvedimento di sospensione dal servizio, vale a dire: a) la relazione del Dirigente Scolastico ex art. 15 del d.P.R. n. 461/2001; b) i verbali di accertamento; c) i provvedimenti, le istanze ed atti contenuti nel fascicolo del dipendente inerenti e sottesi alla visita medica collegiale.
Parimenti è a dirsi per la richiesta di accesso alla documentazione relativa alla “posizione contributiva I.N.P.S. relativa alla regolarizzazione dei periodi mancanti”. Tale richiesta è riferibile alla posizione lavorativa della dipendente per cui è indubbio che debba ritenersi la sussistenza di un interesse anche in tal caso concreto, attuale e diretto.
TAR Lazio (Roma), Sez. III- bis, sentenza n. 8333/2022

No al limite di età nei concorsi per la carriera militare
CONCORSI PUBBLICI – LIMITE DI ETÀ – NORMATIVA NAZIONALE – NORMATIVA COMUNITARIA – CARRIERA MILITARE – COMMISSARIO – LIMITE DI 35 ANNI – ESERCITO – PREGIUDIZIO
Nell’ambito di un giudizio finalizzato all’annullamento della clausola del Bando di concorso che prevede quale requisito di partecipazione il limite di età di 35 anni, il Tar del Lazio (Roma) ha accolto l’istanza cautelare promossa dallo Studio Legale dell’Avvocato Antonio Nicodemo ammettendo, per l’effetto, il candidato a partecipare al concorso pubblico indetto dal Ministero della Difesa.
Sullo sfondo si colloca la questione della compatibilità della normativa nazionale con quella europea contenuta nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nell’art. 3 del TUE, nell’art. 10, TFUE e nell’art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
