
APPALTI – ACCESSO AGLI ATTI – FASE ESECUTIVA – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ART. 5-BIS, C. 3, D.LGS. N. 33 DEL 2013 – COMPATIBILITÀ
Non è possibile consentire al concorrente di procrastinare ad libitum l’accesso e far decorrere, poi, dal suo concreto esercizio il termine per impugnare gli atti di una pubblica gara; resta fermo l’onere, per il privato, di attivarsi prontamente, specie nel settore degli appalti pubblici, per accedere ai documenti relativi al provvedimento lesivo. Il termine di trenta giorni opera senza deroghe con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva, che il concorrente dovrà impugnare con il ricorso introduttivo; il tempo che il privato ha impiegato per l’esercizio del diritto di accesso, invero, non può valere quale immotivata proroga del termine di legge né può addebitarsi all’Amministrazione.
TAR Sicilia, Catania – Sez. IV, sentenza n. 3605/2020