APPALTI – SUBAPPALTO – LIMITE LEGALE – ART. 105, C. 2 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 – RIFERIBILE ALL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

L’impresa in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente, nel subappaltare la quota dei lavori scorporabili per cui è richiesta una diversa categoria SOA, deve mantenersi nel range del 30% dell’importo messo a base di gara. Per la determinazione della cd. “quota subappaltabile”, infatti, occorre sempre considerare i limiti legali imposti dall’art. 105, c. 2 del d. lgs. n. 50 del 2016 ai sensi e per gli effetti del quale non può essere superata la soglia del 30% dell’importo complessivo del contratto.

