Non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata della lavoratrice idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso documentale rispetto ai documenti che hanno costituito l’attività istruttoria cui ha fatto seguito il provvedimento di sospensione dal servizio, vale a dire: a) la relazione del Dirigente Scolastico ex art. 15 del d.P.R. n. 461/2001; b) i verbali di accertamento; c) i provvedimenti, le istanze ed atti contenuti nel fascicolo del dipendente inerenti e sottesi alla visita medica collegiale.
Parimenti è a dirsi per la richiesta di accesso alla documentazione relativa alla “posizione contributiva I.N.P.S. relativa alla regolarizzazione dei periodi mancanti”. Tale richiesta è riferibile alla posizione lavorativa della dipendente per cui è indubbio che debba ritenersi la sussistenza di un interesse anche in tal caso concreto, attuale e diretto.


