È illegittima la previsione nella lex specialis di criteri di valutazione incentrati prevalentemente sul cd. metodo “on/off”, abbinata ad una attribuzione del punteggio sulla base della semplice (e generica) dichiarazione da parte del concorrente di offrire ulteriori ore oltre a quelle previste dal capitolato o di impiegare strumenti di autovalutazione del servizio, qualora tale scelta attribuisca una efficacia decisiva al solo elemento prezzo e determini una vanificazione dell’elemento qualitativo dell’offerta.