APPALTI – CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO SERVIZI – DIVIETO CUMULO FUNZIONI – DIRETTORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA – VIOLAZIONE – CARENZA REQUISITO – PARTECIPAZIONE – ILLEGITTIMITÀ AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE CONCORRENTE

Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria per lavori pubblici di importo superiore a 1 milione di euro, è vietato il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 114, c. 4, d.lgs. n. 36/2023. La violazione di tale divieto comporta la carenza di un requisito essenziale di partecipazione e determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara.


