APPALTI – GARANZIA PROVVISORIA – ESCUSSIONE – FASE ANTECEDENTE AGGIUDICAZIONE – ART. 93, C. 6 D.LGS. 50/2016 – ILLEGITTIMITA’

È illegittima l’escussione della garanzia provvisoria nei confronti del concorrente nella fase di formulazione della “proposta di aggiudicazione” in quanto l’art. 93, c. 6 d.lgs. 50/2016 colloca l’escussione di tale garanzia nella fase successiva all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, al fine di sanzionare le ipotesi in cui, anche per la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e negativamente verificati, non sia possibile, “dopo l’aggiudicazione” pervenire alla sottoscrizione del contratto.