APPALTI – COMPENSO – ESECUZIONE CONTRATTI – REVISIONE DEI PREZZI – CONSIP – CONVENZIONE MIES – ERRATA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 115 – D. LGS. N. 163 DEL 2006

Sono illegittimi gli atti di revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il servizio MIES (per la componente energetica), per come poste in essere da Consip.
Tanto è stato stabilito dal Tar Lazio – Roma con la sentenza n. 12907 del 31 luglio 2023.
A dire del giudice amministrativo, infatti, Consip si è limitata ad applicare le tabelle ARERA di riferimento, senza considerare, in concreto, l’effettiva incidenza dello straordinario e imprevedibile incremento del prezzo del gas naturale, idoneo ad incidere sull’equilibrio finanziario del contratto in essere tra le parti. Per il Giudice amministrativo romano, le determinazioni di Consip si pongono in evidente contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 contravvenendo sia alla prescrizione imperativa che impone all’amministrazione di svolgere, ai fini della revisione prezzi, una concreta attività istruttoria finalizzata ad esaminare ogni elemento del caso di specie, sia alla ratio sottesa all’istituto della revisione prezzi volto a garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, che l’equilibrio economico instaurato tra le parti all’atto della stipulazione del contratto non subisca delle variazioni significative.
Il T.A.R. adito ha ribadito che solo il compimento di un’adeguata istruttoria può, infatti, assicurare che il criterio di indicizzazione richiamato nella clausola revisionale sia effettivamente in grado di evitare un’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto, attraverso la considerazione dell’effettivo andamento dei prezzi dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta. Per l’effetto, dunque, il riconoscimento di un decremento correlato alle voci “imposte” e “spesa per oneri di sistema”, operato sulla base di un’acritica applicazione e avulso da una reale considerazione dell’effettiva incidenza dello straordinario incremento del prezzo del gas naturale, si traduce in un illegittimo depauperamento in danno dell’appaltatore.