E’ illegittima la norma del disciplinare di gara che – in asserito contrasto con l’art. 23 della Costituzione e l’art. 41, c. 2-bis, del d. lgs. n. 50/2016 – impone di corredare l’offerta con un atto unilaterale d’obbligo, con cui i concorrenti si obbligano a versare ad Asmel Associazione un corrispettivo nell’ipotesi di aggiudicazione della gara.
Una siffatta clausola contrasta con l’art. 41, c. 2-bis, del d. lgs. n. 50/2016 (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58», inserito dall’art. 28, c. 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario.


