
ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – BUON ANDAMENTO – ACCESSO AGLI ATTI – ARTT. 22 E SS. L. 241 DEL 1990 – INFRASTRUTTURE IDROELETTRICHE – INTERESSE DIRETTO CONCRETO E ATTUALE – AFFERMAZIONI ASTRATTE – DINIEGO ILLEGITTIMO
In materia di accesso ai documenti amministrativi relativi alle infrastrutture idroelettriche, il diritto di accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990 ha natura autonoma e non strumentale rispetto ad eventuali future gare o contenziosi. Esso sussiste quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, anche solo in astratto utile alla tutela della propria posizione giuridica. I limiti di cui all’art. 24 l. 241/1990 – sicurezza pubblica, segreto industriale o commerciale – devono essere motivati in modo specifico e concreto: non è sufficiente richiamare in via generica la natura “sensibile” delle opere o il possibile valore tecnico dei documenti. È pertanto illegittimo il diniego fondato su mere affermazioni astratte, prive di una puntuale indicazione dei rischi effettivi connessi all’ostensione.

