ACCESSO – ACCESSO DOCUMENTALE – ACCESSO CIVICO – ISTANZA GENERICA O CUMULATIVA – OBBLIGO DI VALUTAZIONE – SUSSISTE
La Pubblica amministrazione ha l’obbligo di esaminare le richieste di accesso agli atti formulate in modo generico o cumulativo, riconducibili all’accesso documentale o civico, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della Legge n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento.
Con riferimento alle procedure concorsuali è riconosciuto l’interesse concreto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione relativa alle istanze di riesame presentate da tutti i soggetti, inclusi verbali, criteri di valutazione e atti di attribuzione punteggi, per verificare le motivazioni della revisione dei punteggi.
In questo senso, se non sono documentate esigenze di tutela di segreti industriali o commerciali, non sussistono motivi per negare l’accesso documentale richiesto.

