
ENTI LOCALI – CIRCOLAZIONE STRADALE – PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – CENTRI ABITATI – ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA – ISTITUZIONE AREE DI SOSTA – ATTO DI GESTIONE – DIFFERENZE – ART. 1 C. 7 DEL C.D.S.
L’articolo 7, comma 1, lettera f), del codice della strada prevede la necessità di una deliberazione di Giunta per l’istituzione di aree di sosta a pagamento, ma non anche per l’istituzione di divieti di sosta, che costituisce atto gestionale.
I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza.
