E’ illegittima l’aggiudicazione in caso di contrasto tra regole dettate dalla lex specialis di gara. Ciò accade in particolare quando è lo stesso Capitolato a prevedere regole non conformi, e ciò aggrava la confusione in ordine alla disciplina cui fare riferimento. Ed invero, sussiste in capo all’amministrazione che indice la gara l’obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse.

APPALTI – BANDO – CLAUSOLE CONTRASTANTI – INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE – ART. 1362 C.C. – OBBLIGO DI CHIAREZZA E BUONA FEDE – ILLEGITTIMA LA GARA SE LE IL CAPITOLATO PREVEDE REGOLE NON CONFORMI