
PROCESSO – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONDANNA PER CRITERI – ART. 34, COMMA 4, C.P.A. – AMMISSIBILITA’ E LIMITI – CONDANNA GENERICA EX ART. 278 C.P.C. – ESCLUSIONE
Nel processo amministrativo – e, con specifico riferimento alle “istanze risarcitorie per equivalente” – la condanna “per criteri” ex art. 34, comma 4, c.p.a. non consente di supplire alla mancata prova e, ancor meno, alla mancata allegazione delle specifiche circostanze attestanti il pregiudizio lamentato.
In questo senso, non può certo ritenersi ammessa la condanna generica ex art. 278 c.p.c.
Al contrario, l’art. 34, comma 4, del c.p.a. rende possibile sulla base del mero principio di prova fornito dalla parte interessata, la fissazione di parametri, in base ai quali è possibile pervenire ad un accordo fra le parti.


