PROCESSO – EVOLUZIONE SINDACATO SU SANZIONI ANTITRUST – DISCREZIONALITÀ TECNICA – ART.  101, LETT. C) TFUE – ART. 2, L. N. 287/1990

L’intensità del sindacato del Giudice amministrativo sulle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui adozione richiede l’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, è stato oggetto di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale.

Dal tradizionale controllo estrinseco, esercitabile sulla base delle massime di esperienza ed estraneo al fatto, si è passati ad un controllo di tipo intrinseco sul fatto e sulle valutazioni tecniche effettuate dalla pubblica amministrazione, assicurando così una tutela giurisdizionale effettiva nel rispetto dell’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.  L’unico limite è quello per cui il Giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella effettuata dalla pubblica amministrazione. Il sindacato che viene esercitato dal Giudice, dunque, non è sostitutivo bensì di attendibilità tecnica. 

Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990


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