COMPRAVENDITA – ART. 1495 CC – TERMINI E CONDIZIONI PER L’AZIONE – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – ATTI STRAGIUDIZIALI EX ART. 1219 CC – IDONEI
Con riferimento al contratto di compravendita, gli atti stragiudiziali, espressione della volontà del compratore, compiuti nel rispetto delle forme di cui all’art. 1219 del Codice civile, sono atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, determinando l’inizio del decorso di un nuovo periodo di prescrizione. L’applicazione della disciplina generale sulla prescrizione dei diritti non è preclusa dall’utilizzo atecnico da parte del legislatore della formulazione “l’azione si prescrive” anziché “il diritto si prescrive”.

