APPALTI – AVVALIMENTO – IMPEGNO AUSILIARIA – DETERMINATEZZA – RECESSO – NON ALEATORIETA’
Nell’ambito di un contratto di avvalimento, è illegittima la clausola con la quale l’impresa ausiliaria si impegna solidalmente con l’impresa avvalente “relativamente a parte delle prestazioni oggetto di gara”, in quanto espressione generica e indeterminata, inidonea a definire ab initio gli ambiti di effettiva responsabilità delle parti. Parimenti illegittima la clausola che facoltizza ambedue le parti a recedere liberamente, mediante comunicazione con posta certificata, in modo tale da rendere evanescente l’obbligazione dell’ausiliaria di sovvenire il soggetto ausiliato in caso di necessità.
