Il contratto di avvalimento e le espressioni generiche e indeterminate

APPALTI – AVVALIMENTO – IMPEGNO AUSILIARIA – DETERMINATEZZA – RECESSO – NON ALEATORIETA’

 

Nell’ambito di un contratto di avvalimento, è illegittima la clausola con la quale l’impresa ausiliaria si impegna solidalmente con l’impresa avvalente “relativamente a parte delle prestazioni oggetto di gara”, in quanto espressione generica e indeterminata, inidonea a definire ab initio gli ambiti di effettiva responsabilità delle parti. Parimenti illegittima la clausola che facoltizza ambedue le parti a recedere liberamente, mediante comunicazione con posta certificata, in modo tale da rendere evanescente l’obbligazione dell’ausiliaria di sovvenire il soggetto ausiliato in caso di necessità.

TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 591/2019


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