Anomalia, sulla modificabilità nelle giustificazioni delle singole voci di costo

APPALTI – ANOMALIA – GIUSTIFICAZIONI – SINGOLE VOCI DI COSTO – MODIFICA – DIVIETO DI RADICALE MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA – EQUILIBRIO ECONOMICO DELL’OFFERTA – COMPENSAZIONE TRA VOCI DI COSTO SOTTOSTIMATE E SOVRASTIMATE

Nell’ambito del sub- procedimento sull’anomalia dell’offerta è ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

Al riguardo, occorre però considerare un duplice limite: il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa.

Inoltre, la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire una elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ma snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 487/2021


Download PDF

Articoli correlati