APPALTI – MILLEPROROGHE – CONVERSIONE IN LEGGE – NOVITA’
Pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha disposto la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe 2020) (GU Serie Generale n. 51 del 01.03.2021).
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto c.d. “milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) sono state prorogate le disposizioni transitorie apportate dall’art. 1, comma 18, D.L. n. 32/2019 (conv. in L. n. 55/2019 c.d. “sblocca-cantieri”) e dall’articolo 207, comma 1, D.L. n. 34/2020) al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016).
In particolare,
- fino al 30 giugno 2021, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in deroga all’articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105;
- fino al 31 dicembre 2021, è sospeso l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (comma 6 dell’articolo 105 e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, del D.lgs. 50/2016);
- fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore;
- fino al 31 dicembre 2021 viene prorogata la possibilità di chiedere l’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
