APPALTI – ANOMALIA – GIUDIZIO DI ANOMALIA – PARAMETRO – RICAVI GESTIONE PREGRESSA – ILLEGITTIMITA’
È illegittima la scelta della stazione appaltante di assumere, quale parametro di verifica della congruità dell’offerta, un dato economico – i ricavi realizzati nella gestione pregressa – difforme dal valore presunto dei ricavi indicato dal bando in modo uniforme per tutti i concorrenti e rientrante nell’esclusiva sfera conoscitiva del gestore uscente, in violazione degli art. 30 e 167 del d.lgs. 50/2016.
