Anomalia, si allo scostamento dalle tabelle ministeriali

APPALTI – ANOMALIA – COSTO DEL LAVORO – SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI – AMMESSO

Per l’esame dell’anomalia dell’offerta la difformità dalle tabelle ministeriali non è profilo dirimente, in quanto in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta. Perciò l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia ed occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3694/2020


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