Bandi di gara e prestazioni principali e secondarie

APPALTI – ATI VERTICALE – PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE – ASSENZA SUDDIVISIONE – PRECLUSIONE PARTECIPAZIONE – ILLEGITTIMA

È illegittimo il disciplinare di gara che non preveda una differenziazione tra prestazioni “principali” e “secondarie”, pur in presenza di evidenti profili di eterogeneità tra le prestazioni sia di tipo qualitativo che economico, in quanto preclusivo della partecipazione alla gara di un ATI verticale, in violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

 

TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, sentenza n. 771/2019


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