APPALTI – GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO – OFFERTA TECNICA – DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ – DOCUMENTO DI IDENTITÀ – MANCANZA – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione; è quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, c. 9, d.lgs. 50/2016, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio.
