RESPONSABILITA’ CIVILE – COSE IN CUSTODIA (DANNI DA) – DANNO SUBITO DA ALUNNO – DOVERE DI PROTEZIONE DELLA SCUOLA – CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – ARTT. 1175, 1218, 1375 E 2051 C.C. – RESPONSABILITA’ – SUSSISTE
Sussiste la responsabilità “da contatto sociale qualificato” dell’Istituto scolastico affidatario per le lesioni subite dall’alunno a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta mentre si accingeva a uscire dalla scuola, ove lo attendevano i genitori.
L’omessa custodia rileva sotto il profilo contrattuale. Le condizioni di pericolo della struttura, infatti, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza.
L’eventuale esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario (la scuola). Permane in capo all’Istituto scolastico, infatti, il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità “da contatto sociale qualificato” che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 del c.c. Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull’Istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all’affidatario.

