APPALTI – ACCORDO QUADRO – SUDDIVISIONE IN LOTTI – DEROGA – LEGITTIMO
È legittimo l’accordo quadro, stipulato ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a) del Codice appalti, nel quale la stazione appaltante accorpi in un unico lotto servizi e forniture eterogenei motivando in ordine alle specifiche esigenze connesse alla peculiarità dell’oggetto.
